Con riferimento alla responsabilità medica da nascita indesiderata, la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un danno alla salute della donna, tale da giustificare l’interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni dal suo inizio, con la conseguenza che, non potendosi ricorrere all’aborto, l’omessa diagnosi di tale anomalia non può determinare un danno risarcibile

Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, n. 9251 In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, requisito imposto dall’art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 per far luogo…

DANNO MORALE: IL GIUDICE PUO’ QUANTIFICARE IL PREGIUDIZIO SUBITO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO ALLA QUANTIFICAZIONE TABELLARE

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23/03/2016 n° 5691 Quantificazione del danno: la Cassazione Civile fa un ulteriore passo avanti. Il pregiudizio derivante dal danno morale può assumere un maggior rilievo rispetto alla determinazione di una percentuale del danno biologico. In altre parole, la componente del danno non patrimoniale riconducibile al danno morale quantificabile in una…