Responsabilità sanitaria e cartella clinica: Cassazione civile n. 24912/2026
Cassazione civile sez. III, 1/09/2026, n. 24912
L’incompletezza della cartella clinica può fondare una presunzione sul nesso causale se la condotta del sanitario era astrattamente idonea a causare il danno
“In tema di responsabilità sanitaria, l’incompletezza della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice, in applicazione del principio di vicinanza alla prova, quale elemento presuntivo idoneo a ritenere provato il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, quando proprio le omissioni documentali abbiano impedito di accertare il nesso eziologico. È tuttavia necessario che il sanitario abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare l’evento dannoso. Entro tali rigorosi limiti, l’incertezza derivante dalla lacuna documentale non può risolversi a vantaggio del professionista cui la lacuna sia imputabile, ma opera a favore del paziente che deduca il danno.”
Fonte: Massima AI, testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2026
Approfondimento:
L’incompletezza della cartella clinica
La Cassazione ribadisce che la lacunosità della cartella clinica non è mai “neutra”: se proprio quelle omissioni impediscono di ricostruire il nesso causale, l’incertezza probatoria non può andare a vantaggio della struttura o del sanitario che ha mal documentato.
Il principio di vicinanza alla prova
In applicazione del principio di vicinanza alla prova, il giudice può dunque colmare il vuoto documentale con presunzioni, purché la condotta del medico sia astrattamente idonea a provocare il danno lamentato dal paziente.
La corretta compilazione della cartella clinica
La decisione rafforza la centralità della corretta compilazione della cartella clinica, che diventa non solo strumento di cura, ma anche presidio decisivo nella gestione del rischio di responsabilità sanitaria.
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