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17/10/2024
Responsabilità sanitaria: il Tribunale di Milano conferma l’azione diretta contro l’assicurazione della struttura o del medico. In caso di responsabilità sanitaria è possibile agire in giudizio direttamente contro l’assicurazione della struttura o del medico.
Responsabilità sanitaria: azione diretta contro l’assicurazione
Tribunale di Milano, ordinanza 26 agosto 2024, R.G. n. 17378/2024
In caso di responsabilità sanitaria, il danneggiato può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 24/2017.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto operativa l’azione diretta a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, che ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative previsti dall’art. 10, comma 6, della legge n. 24/2017. Il decreto è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
Fonte: Tribunale di Milano, ordinanza 26 agosto 2024, R.G. n. 17378/2024
Approfondimento:
L’azione diretta nella responsabilità sanitaria
L’art. 12 della legge n. 24/2017 riconosce al soggetto danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria oppure all’esercente la professione sanitaria.
L’operatività di questa possibilità era subordinata all’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 6, della stessa legge, relativo ai requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il D.M. n. 232/2023
Il D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha disciplinato i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie, sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.
Secondo il Tribunale di Milano, l’entrata in vigore di tale decreto rende quindi operativa l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa.
I contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto
Il Tribunale ha inoltre precisato che l’operatività dell’azione diretta non è subordinata al previo adeguamento delle condizioni dei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 232/2023.
L’eventuale questione relativa alle eccezioni opponibili sulla base di contratti precedenti resta invece attinente al merito della controversia e può essere valutata nel corso del giudizio.
La tutela del danneggiato
Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso anche nei confronti della compagnia assicurativa, confermando così l’operatività processuale dell’azione diretta nell’ambito della responsabilità sanitaria.
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27/05/2024
Tabella Unica Nazionale e risarcimento del danno da macrolesioni
Tabella Unica Nazionale e risarcimento del danno da macrolesioni
Consiglio dei Ministri, approvazione preliminare del 16 gennaio 2024
Approvato il regolamento che dà il via libera alla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesione
Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di DPR relativo alla Tabella Unica Nazionale per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da macrolesioni. La documentazione ufficiale relativa allo schema conferma che il provvedimento riguarda la determinazione dei valori economici per le lesioni di non lieve entità.
Con riferimento alla responsabilità sanitaria, la Tabella Unica Nazionale è destinata alla quantificazione del danno non patrimoniale conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. È possibile consultare la Tabella danno macrolesioni.
Fonte: schema di DPR sulla Tabella Unica Nazionale, deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024.
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27/05/2024
Responsabilità sanitaria: cause naturali e risarcimento | FCA
Responsabilità sanitaria: cause naturali e risarcimento
La Cassazione n. 2776/2024 chiarisce il ruolo delle cause naturali nella causalità materiale e nella quantificazione del risarcimento.
Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 2776 del 30.01.2024
La Corte di Cassazione torna sul concorso tra condotta umana e causa naturale nella produzione del danno. In particolare, conferma che la causa naturale non rileva nella determinazione della causalità materiale.
Quando l’evento deriva anche da una condizione naturale o patologica preesistente, questa può invece incidere sulla quantificazione del risarcimento. Pertanto, la condizione del paziente assume rilievo nella determinazione del quantum del danno.
Il risarcimento deve quindi essere calcolato considerando l’effettivo aggravamento riconducibile alla condotta illecita. La Cassazione conferma, così, il principio già espresso in precedenza in materia di responsabilità sanitaria.
Fonte: Cassazione civile n. 2776/2024
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02/01/2024
Danno da emotrasfusioni : il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si è in grado di percepire il nesso tra la condotta errata ed il danno
Danno da emotrasfusioni: termine di prescrizione
Secondo la Cassazione (vedi commento alla sentenza n. 16468 del 09/06/2023; Cassazione-16468-2023), in tema di danno da emotrasfusioni il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto è in grado di percepire il collegamento causale tra condotta errata del medico e danno patito. È, dunque, necessario che il soggetto sia messo nella condizione di ricevere informazioni esaustive e idonee per poter comprendere appieno tale collegamento. Se ciò manca, il termine inizia a decorrere al momento della morte e il diritto al risarcimento del danno lungolatente si trasferisce agli eredi iure hereditatis.
31/05/2022
Morire in ospedale di infezione: in Italia accade nei 10% dei ricoveri
Morire in ospedale di infezione: in Italia accade nel 10% dei ricoveri
31 maggio 2022
Infezioni nosocomiali in Italia
Secondo un report del 2019 redatto dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia.
L’Italia è dunque al primo posto, in senso negativo, per decessi di pazienti derivanti da infezioni nosocomiali da batteri resistenti.
In Europa, peggio solo la Romania e la Grecia.
Il risultato finale è che chi entra negli ospedali italiani rischia, nel 10% dei casi, di contrarre un’infezione nosocomiale.
Si calcola inoltre che 1 paziente su 10, entrando in un ospedale italiano, rischia di infettarsi e, molto frequentemente, tale germe è resistente agli antibiotici.
L’impatto delle infezioni correlate all’assistenza
Si tratta di numeri impressionanti, che dovrebbero far riflettere, anche per l’indubbia incidenza che ciò comporta per le casse dello Stato: una recente analisi condotta dall’EEHTA del CEIS dell’Università di Tor Vergata (Mennini F.S. e Sciattella P., 2021) ha evidenziato come le infezioni correlate all’assistenza comportino un aggravio di circa 600mila euro annui per il nostro Paese.
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23/05/2022
Dimesso dopo una frattura al bacino non diagnosticata: muore paziente e risarcimento alla famiglia
Dimesso dopo una frattura al bacino non diagnosticata: muore paziente e risarcimento alla famiglia
23 maggio 2022
Frattura al bacino non diagnosticata
Un paziente, a seguito di un sinistro, si era recato al Pronto Soccorso per un forte dolore alla gamba e al bacino. Il personale sanitario incaricato, a seguito di una radiografia, riteneva non vi fosse alcuna frattura e, dunque, dimetteva il paziente dalla struttura.
Successivamente, lo stesso decedeva a causa di trombosi polmonare, che veniva indicata come conseguenza della stasi imposta a carico del paziente in ragione della frattura ossea.
In considerazione di tali fatti, i parenti della vittima decidevano di adire il Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti per il decesso del parente, sostenendo, a fondamento della loro pretesa, la responsabilità del personale sanitario che, secondo la loro tesi, aveva omesso non solo di accertare la frattura ossea al bacino, ma anche di prescrivere gli opportuni presidi terapeutici di carattere farmacologico (in particolare, la somministrazione di eparina), ritenuti fondamentali per scongiurare il decesso dello stesso.
La domanda attorea veniva rigettata in primo e in secondo grado.
Secondo i giudici territoriali, non erano emersi né elementi idonei a poter accertare in modo inequivocabile l’esistenza della frattura al bacino del paziente, né elementi idonei a far emergere con certezza la prova del nesso causale tra le omissioni contestate ai sanitari e il decesso del paziente.
La decisione della Corte di Cassazione
Impugnata in Cassazione, la Corte, con sentenza n. 8114 del 14 marzo 2022, richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si basa sull’accertamento della probabilità del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno.
Tale accertamento deve realizzarsi attraverso un giudizio controfattuale attraverso il quale è possibile porre la condotta omessa come ipoteticamente compiuta e, a quel punto, è possibile considerare quale sarebbe stato lo svolgersi degli eventi secondo l’ipotesi del più probabile che non.
Dunque, i giudici di secondo grado non avrebbero dovuto conformarsi al criterio del ragionevole dubbio, esigendo la prova certa dell’efficacia salvifica del trattamento farmacologico, bensì avrebbero dovuto orientare il loro giudizio sull’efficacia rappresentativa degli elementi probatori, conformandosi alla maggiore probabilità, in termini logici, del successo terapeutico della somministrazione terapeutica.
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