Notizie e Aggiornamenti Giuridici
Notizie giuridiche | Archivio Malasanità
17/10/2024
In caso di responsabilità sanitaria è possibile agire in giudizio direttamente contro l’assicurazione della struttura o del medico.
Il Tribunale di Milano con una recente ordinanza ha confermato l’operatività dell’azione diretta del danneggiato in materia di responsabilità sanitaria prevista dall’articolo 12 della legge 24/2017, attuato dal decreto ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023 e operativo dal marzo 2024.
La decisione chiarisce l’operatività dell’azione diretta contro la compagnia assicurativa quale presupposto processuale per la tutela del danneggiato indipendentemente dall’adeguamento dei contratti che, sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto, non ne rispettano i contenuti.
27/05/2024
Approvato il regolamento che dà il via libera alla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesione
Lo scorso 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPR recante la tabella unica nazionale per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da macrolesione.
Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’errata attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, il decreto prevede l’adozione di una “Tabella unica nazionale” (Tabella danno macrolesioni).
27/05/2024
Corte di Cassazione sent. n. 2776 del 30.01.2024 “Le cause naturali non rilevano nella determinazione della causalità materiale, sono utili ai soli fini della determinazione del quantum: la Corte di Cassazione conferma il suo precedente principio di diritto”
Con la pronuncia in oggetto (Cass. 2776.2024) la Corte di Cassazione si interessa nuovamente del delicato caso in cui il decesso di un paziente sia dovuto in parte ad una causa umana ed in parte ad una naturale, ribadendo il principio secondo il quale, qualora ci si trovi davanti ad un evento dannoso causato da una concomitanza di condotta umana e di causa naturale, l’intervento di quella naturale non deve essere considerata ai fini della determinazione della causalità materiale.
02/01/2024
Danno da emotrasfusioni : il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si è in grado di percepire il nesso tra la condotta errata ed il danno
Secondo la Cassazione (vedi commento alla sentenza n. 16468 del 09/06/2023;Cassazione-16468-2023), in tema di danno da emotrasfusioni il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto è in grado di percepire il collegamento causale tra condotta errata del medico e danno patito. È, dunque, necessario che il soggetto sia messo nella condizione di ricevere informazioni esaustive e idonee per poter comprendere appieno tale collegamento. Se ciò manca, il termine inizia a decorrere al momento della morte e il diritto al risarcimento del danno lungolatente si trasferisce agli eredi iure hereditatis.
31/05/2022
Morire in ospedale di infezione: in Italia accade nei 10% dei ricoveri
31 maggio 2022
Secondo un report del 2019 redatto dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia.
L’italia è dunque è al primo posto, in senso negativo, per decessi di pazienti derivanti da infezioni nosocomiali da batteri resistenti.
In Europa, peggio solo la Romania e la Grecia.
Il risultato finale è che chi entra negli ospedali italiani rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione nosocomiale
Si calcola inoltre che 1 paziente su 10, entrando in un ospedale italiano, rischia di infettarsi e, molto frequentemente, tale germe è resistente agli antibiotici.
Si tratta di numeri impressionati, che dovrebbero far riflettere, anche per l’indubbia incidenza che ciò comporta per le casse dello Stato: una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di Tor Vergata (Mennini F.S. e Sciattella P., 2021) ha evidenziato come le infezioni correlate all’assistenza comportino un aggravio di circa 600mila euro annui per il nostro Paese.
23/05/2022
Dimesso dopo una frattura al bacino non diagnosticata: muore paziente e risarcimento alla famiglia
23 maggio 2022
Un paziente, a seguito di un sinistro, si era recato al Pronto Soccorso per un forte dolore alla gamba e al bacino. Il personale sanitario incaricato, a seguito di radiografia, riteneva non vi fosse alcuna frattura e, dunque, dimetteva il paziente dalla struttura.
Successivamente, lo stesso decedeva a causa di trombosi polmonare, che veniva indicata come conseguenza alla stasi imposta a carico del paziente in ragione della frattura ossea.
In considerazione di tali fatti, i parenti della vittima decidevano di adire il Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro subito per il decesso del parente e sostenendo, a fondamento della loro pretesa, la responsabilità del personale sanitario che, secondo la loro tesi, aveva omesso, non solo di accertare la frattura ossea al bacino, ma anche di prescrivere gli opportuni presidi terapeutici di carattere farmacologico (in particolare la somministrazione di eparina) ritenuti fondamentali per scongiurare il decesso dello stesso.
La domanda attorea veniva rigettata in primo e in secondo grado.
Secondo i giudici territoriali non erano emersi né elementi idonei a poter accertare in modo inequivocabile l’esistenza della frattura al bacino del paziente, né elementi idonei a far emergere con certezza la prova del nesso causale tra le omissioni contestate ai sanitari e il decesso del paziente.
Impugnata in Cassazione, la Corte (con sentenza n. 8114 del 14 marzo 2022) richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si basa sull’accertamento della probabilità del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno.
Tale accertamento deve realizzarsi attraverso un giudizio controfattuale attraverso il quale è possibile porre la condotta omessa come ipoteticamente compiuta e a quel punto è possibile considerare quale sarebbe stato lo svolgersi degli eventi secondo l’ipotesi del più probabile che non.
Dunque, i giudici di secondo grado, non avrebbero dovuto conformarsi al criterio del ragionevole dubbio esigendo la prova certa dell’efficacia salvifica del trattamento farmacologico, bensì avrebbero dovuto orientare il loro giudizio sull’efficacia rappresentativa degli elementi probatori, conformandosi alla maggiore probabilità, in termini logici, del successo terapeutico della somministrazione terapeutica.