I professionisti dello Studio Legale FCA, che si occupano di responsabilità medica, hanno maturato una notevole esperienza nella materia tale da consentire loro di intraprendere con professionalità e competenza qualsiasi caso gli venga prospettato (si veda elenco esemplificativo dei casi risolti dallo studio) .

Grazie a centinaia di casi di malasanità risarciti in 15 anni di esperienza, siamo in grado di accertare la sussistenza del nesso causale tra il comportamento del personale sanitario e i danni riportati dal paziente, per poter procedere alla corretta quantificazione dei danni, fino a ottenere il più alto risarcimento possibile.

L’esperienza dei professionisti dello Studio è, ed è stata, tale da consentire negli anni una raccolta delle pronunce più significative sul tema, che ha dato vita ad una rassegna sistematica di giurisprudenza, oltre che alla pubblicazione del manuale, edito da Giappichelli, in materia di responsabilità medica, dal titolo “La Responsabilità Civile Medica dopo la Legge Balduzzi”.

Siamo quindi in grado di analizzare, fin dalle fasi preliminari, ogni profilo di colpa medica dovuta a malasanità, sottoponendo la documentazione fornita e le informazioni raccolte ad un team di medici legali ed esperti per ogni singola branca medica.

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Avv. Francesco Cecconi
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Procedura adottata dallo studio

Chi si affida agli esperti professionisti dello studio legale FCA riceve in tempi brevi un dettagliato riscontro sul proprio caso di malasanità venendo a conoscenza in modo chiaro delle modalità necessarie per denunciarlo, delle tempistiche verosimili per ricevere i primi riscontri ed una prima quantificazione indicativa dei danni, basata su criteri adottati in casi analoghi già risarciti con successo.

Trattativa Stragiudiziale

Superata positivamente la prima fase in cui viene accertata, in modo del tutto gratuito e con l’ausilio di esperti medici legali, la eventuale fondatezza del caso, procediamo alla stesura della lettera di messa in mora da inviare alla Azienda Sanitaria e/o ai medici ritenuti responsabili. Da tale lettera scaturisce una trattativa che, in un numero sempre maggiori di casi, termina con un accordo transattivo risarcitorio.

Mediazione Civile

Qualora alla trattativa non segua un accordo risarcitorio, procediamo al tentativo di conciliazione tramite la c.d. mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010.

La mediazione è un passaggio OBBLIGATO ma che ha il pregio di costituire una ulteriore occasione per giungere ad una soluzione rapida del caso e ad un risarcimento dei danni.

In mancanza di accordo transattivo, non resterà che procedere giudiziariamente.

Accertamento tecnico preventivo

Ai sensi della nuova disposizione dell’art. 8 della Legge numero 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. “LEGGE GELLI”), per instaurare un giudizio risarcitorio in tema di responsabilità medica, è necessario depositare un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di ottenere una Consulenza Tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite.

In alternativa potrà essere instaurato, ai sensi della medesima nuova Legge, un procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ossia il procedimento di mediazione di cui sopra.

Con il ricorso ex art. 696-bis cpc, il Consulente Tecnico d’ufficio, nominato dal Giudice, riceve l’incarico di accertare le cause che hanno determinato il danno ad un paziente ed accerta quindi se sussiste o meno una responsabilità medica quantificando anche il relativo danno alla salute subito dal paziente vittima di un errore di malasanità.

L’accertamento tecnico preventivo, può consentire la soluzione della vicenda di malasanità in tempi molto brevi (solitamente dai 3 ai 6 mesi) rispetto ai lunghi tempi di una ordinaria procedura giudiziale.

Legittimati a richiedere il risarcimento del danno derivante dal decesso di un paziente sono anche gli stessi parenti del paziente deceduto a causa di un errore compiuto dai medici.

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