Responsabilità sanitaria: azione diretta contro l’assicurazione
Tribunale di Milano, ordinanza 26 agosto 2024, R.G. n. 17378/2024
In caso di responsabilità sanitaria, il danneggiato può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 24/2017.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto operativa l’azione diretta a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, che ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative previsti dall’art. 10, comma 6, della legge n. 24/2017. Il decreto è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
Fonte: Tribunale di Milano, ordinanza 26 agosto 2024, R.G. n. 17378/2024
Approfondimento:
L’azione diretta nella responsabilità sanitaria
L’art. 12 della legge n. 24/2017 riconosce al soggetto danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria oppure all’esercente la professione sanitaria.
L’operatività di questa possibilità era subordinata all’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 6, della stessa legge, relativo ai requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il D.M. n. 232/2023
Il D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha disciplinato i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie, sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.
Secondo il Tribunale di Milano, l’entrata in vigore di tale decreto rende quindi operativa l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa.
I contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto
Il Tribunale ha inoltre precisato che l’operatività dell’azione diretta non è subordinata al previo adeguamento delle condizioni dei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 232/2023.
L’eventuale questione relativa alle eccezioni opponibili sulla base di contratti precedenti resta invece attinente al merito della controversia e può essere valutata nel corso del giudizio.
La tutela del danneggiato
Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso anche nei confronti della compagnia assicurativa, confermando così l’operatività processuale dell’azione diretta nell’ambito della responsabilità sanitaria.
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