Responsabilità medica per malformazioni: Cassazione civile n. 13076/2026

Cassazione civile sez. III, 6/05/2026, n. 13076

Accertato il rapporto di causalità tra comportamento colposo dei sanitari e danno riportato dal soggetto nato con malformazioni sorge il diritto al risarcimento.

Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 06/04/2020

“In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno “differenziale” tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.”

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2026

Approfondimento:

Il diritto al risarcimento del nato con malformazioni

La pronuncia ribadisce con chiarezza che il nato con gravi malformazioni, quando esse siano causalmente riconducibili a condotta colposa dei sanitari anche in epoca prenatale, è titolare in proprio del diritto al risarcimento del danno, senza che sia necessario costruire un distinto “danno differenziale” tra fase fetale e fase post-natale.

La soggettività giuridica del minore

La Corte valorizza così la piena soggettività giuridica del minore rispetto ai pregiudizi derivanti da errori diagnostici o terapeutici in gravidanza, rafforzando l’area della responsabilità medica per omissioni o ritardi nella prevenzione e cura delle patologie fetali.

Le ricadute sulla responsabilità sanitaria

La decisione si inserisce nel solco dell’ampliamento della tutela risarcitoria in ambito sanitario, con importanti ricadute sia sulla strategia difensiva delle strutture sia sulla quantificazione del danno in favore del nato malformato e dei suoi genitori.

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