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14/09/2026

Accertato il rapporto di causalità tra comportamento colposo dei sanitari e danno riportato dal soggetto nato con malformazioni sorge il diritto al risarcimento.

Cassazione civile sez. III, 6/05/2026, n. 13076

Accertato il rapporto di causalità tra comportamento colposo dei sanitari e danno riportato dal soggetto nato con malformazioni sorge il diritto al risarcimento.

Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 06/04/2020

“In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno “differenziale” tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.”

 

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2026

 

Approfondimento:

La pronuncia ribadisce con chiarezza che il nato con gravi malformazioni, quando esse siano causalmente riconducibili a condotta colposa dei sanitari anche in epoca prenatale, è titolare in proprio del diritto al risarcimento del danno, senza che sia necessario costruire un distinto “danno differenziale” tra fase fetale e fase post-natale.

La Corte valorizza così la piena soggettività giuridica del minore rispetto ai pregiudizi derivanti da errori diagnostici o terapeutici in gravidanza, rafforzando l’area della responsabilità medica per omissioni o ritardi nella prevenzione e cura delle patologie fetali.

La decisione si inserisce nel solco dell’ampliamento della tutela risarcitoria in ambito sanitario, con importanti ricadute sia sulla strategia difensiva delle strutture sia sulla quantificazione del danno in favore del nato malformato e dei suoi genitori

14/09/2026

Responsabilità medica per malformazioni: Cassazione civile n. 13076/2026

Cassazione civile sez. III, 6/05/2026, n. 13076

Accertato il rapporto di causalità tra comportamento colposo dei sanitari e danno riportato dal soggetto nato con malformazioni sorge il diritto al risarcimento.

Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 06/04/2020

“In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno “differenziale” tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.”

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2026

Approfondimento:

Il diritto al risarcimento del nato con malformazioni

La pronuncia ribadisce con chiarezza che il nato con gravi malformazioni, quando esse siano causalmente riconducibili a condotta colposa dei sanitari anche in epoca prenatale, è titolare in proprio del diritto al risarcimento del danno, senza che sia necessario costruire un distinto “danno differenziale” tra fase fetale e fase post-natale.

La soggettività giuridica del minore

La Corte valorizza così la piena soggettività giuridica del minore rispetto ai pregiudizi derivanti da errori diagnostici o terapeutici in gravidanza, rafforzando l’area della responsabilità medica per omissioni o ritardi nella prevenzione e cura delle patologie fetali.

Le ricadute sulla responsabilità sanitaria

La decisione si inserisce nel solco dell’ampliamento della tutela risarcitoria in ambito sanitario, con importanti ricadute sia sulla strategia difensiva delle strutture sia sulla quantificazione del danno in favore del nato malformato e dei suoi genitori.

Studio Legale FCA Firenze

Studio Legale FCA – Avvocato Francesco Cecconi
Avvocato Firenze specializzato in Responsabilità medica e Malasanità
Viale Giacomo Matteotti, 64, 50132 Firenze FI
Telefono: 055 552 0283
Sito web: studiolegalefca.it

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15/11/2024

Contributo unificato: sarà lecito subordinare l’accesso alla giustizia al pagamento di una tassa.

Nello schema della legge di bilancio per il 2025 licenziata dal Governo ed ora al vaglio del Parlamento spunta una nuova ipotesi di estinzione dei giudizi civili per omesso o anche parziale pagamento del contributo unificato. Così si prevede che il giudice alla prima udienza verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio.

17/10/2024

Responsabilità sanitaria: il Tribunale di Milano conferma l’azione diretta contro l’assicurazione della struttura o del medico. In caso di responsabilità sanitaria è possibile agire in giudizio direttamente contro l’assicurazione della struttura o del medico.

Responsabilità sanitaria: azione diretta assicurazione

Responsabilità sanitaria: il Tribunale di Milano conferma l’azione diretta contro l’assicurazione della struttura o del medico.

Il Tribunale di Milano con una recente ordinanza ha confermato l’operatività dell’azione diretta del danneggiato in materia di responsabilità sanitaria prevista dall’articolo 12 della legge 24/2017, attuato dal decreto ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023 e operativo dal marzo 2024.
La decisione chiarisce l’operatività dell’azione diretta contro la compagnia assicurativa quale presupposto processuale per la tutela del danneggiato indipendentemente dall’adeguamento dei contratti che, sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto, non ne rispettano i contenuti.

04/06/2024

Studio legale dell’anno 2024 (fonte: Il Sole 24 Ore)

Dopo il Corriere della Sera, anche Il Sole 24 Ore ci classifica, per il terzo anno consecutivo, tra i migliori Studi Legali dell’anno 2024!

Un particolare ringraziamento a tutti i nostri Clienti che ogni anno ci rinnovano la loro fiducia!

 

27/05/2024

Approvato il regolamento che dà il via libera alla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesione

Lo scorso 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPR recante la tabella unica nazionale per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da macrolesione.
Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’errata attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, il decreto prevede l’adozione di una “Tabella unica nazionale” (Tabella danno macrolesioni).