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Aprile 2014

25/09/2026

Responsabilità sanitaria e cartella clinica: Cassazione 2026 e nesso causale

Responsabilità sanitaria e cartella clinica: Cassazione civile n. 24912/2026

Cassazione civile sez. III, 1/09/2026, n. 24912

L’incompletezza della cartella clinica può fondare una presunzione sul nesso causale se la condotta del sanitario era astrattamente idonea a causare il danno

“In tema di responsabilità sanitaria, l’incompletezza della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice, in applicazione del principio di vicinanza alla prova, quale elemento presuntivo idoneo a ritenere provato il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, quando proprio le omissioni documentali abbiano impedito di accertare il nesso eziologico. È tuttavia necessario che il sanitario abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare l’evento dannoso. Entro tali rigorosi limiti, l’incertezza derivante dalla lacuna documentale non può risolversi a vantaggio del professionista cui la lacuna sia imputabile, ma opera a favore del paziente che deduca il danno.”

Fonte: Massima AI, testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2026

Approfondimento:

L’incompletezza della cartella clinica

La Cassazione ribadisce che la lacunosità della cartella clinica non è mai “neutra”: se proprio quelle omissioni impediscono di ricostruire il nesso causale, l’incertezza probatoria non può andare a vantaggio della struttura o del sanitario che ha mal documentato.

Il principio di vicinanza alla prova

In applicazione del principio di vicinanza alla prova, il giudice può dunque colmare il vuoto documentale con presunzioni, purché la condotta del medico sia astrattamente idonea a provocare il danno lamentato dal paziente.

La corretta compilazione della cartella clinica

La decisione rafforza la centralità della corretta compilazione della cartella clinica, che diventa non solo strumento di cura, ma anche presidio decisivo nella gestione del rischio di responsabilità sanitaria.

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14/09/2026

Responsabilità medica per malformazioni: Cassazione civile n. 13076/2026

Cassazione civile sez. III, 6/05/2026, n. 13076

Accertato il rapporto di causalità tra comportamento colposo dei sanitari e danno riportato dal soggetto nato con malformazioni sorge il diritto al risarcimento.

Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 06/04/2020

“In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno “differenziale” tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.”

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2026

Approfondimento:

Il diritto al risarcimento del nato con malformazioni

La pronuncia ribadisce con chiarezza che il nato con gravi malformazioni, quando esse siano causalmente riconducibili a condotta colposa dei sanitari anche in epoca prenatale, è titolare in proprio del diritto al risarcimento del danno, senza che sia necessario costruire un distinto “danno differenziale” tra fase fetale e fase post-natale.

La soggettività giuridica del minore

La Corte valorizza così la piena soggettività giuridica del minore rispetto ai pregiudizi derivanti da errori diagnostici o terapeutici in gravidanza, rafforzando l’area della responsabilità medica per omissioni o ritardi nella prevenzione e cura delle patologie fetali.

Le ricadute sulla responsabilità sanitaria

La decisione si inserisce nel solco dell’ampliamento della tutela risarcitoria in ambito sanitario, con importanti ricadute sia sulla strategia difensiva delle strutture sia sulla quantificazione del danno in favore del nato malformato e dei suoi genitori.

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15/11/2024

Contributo unificato: sarà lecito subordinare l’accesso alla giustizia al pagamento di una tassa.

Nello schema della legge di bilancio per il 2025 licenziata dal Governo ed ora al vaglio del Parlamento spunta una nuova ipotesi di estinzione dei giudizi civili per omesso o anche parziale pagamento del contributo unificato. Così si prevede che il giudice alla prima udienza verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio.

17/10/2024

Responsabilità sanitaria: il Tribunale di Milano conferma l’azione diretta contro l’assicurazione della struttura o del medico. In caso di responsabilità sanitaria è possibile agire in giudizio direttamente contro l’assicurazione della struttura o del medico.

Responsabilità sanitaria: azione diretta contro l’assicurazione

Tribunale di Milano, ordinanza 26 agosto 2024, R.G. n. 17378/2024

In caso di responsabilità sanitaria, il danneggiato può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 24/2017.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto operativa l’azione diretta a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, che ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative previsti dall’art. 10, comma 6, della legge n. 24/2017. Il decreto è entrato in vigore il 16 marzo 2024.

Fonte: Tribunale di Milano, ordinanza 26 agosto 2024, R.G. n. 17378/2024

Approfondimento:

L’azione diretta nella responsabilità sanitaria

L’art. 12 della legge n. 24/2017 riconosce al soggetto danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria oppure all’esercente la professione sanitaria.

L’operatività di questa possibilità era subordinata all’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 6, della stessa legge, relativo ai requisiti minimi delle coperture assicurative.

Il D.M. n. 232/2023

Il D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha disciplinato i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie, sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

Secondo il Tribunale di Milano, l’entrata in vigore di tale decreto rende quindi operativa l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa.

I contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto

Il Tribunale ha inoltre precisato che l’operatività dell’azione diretta non è subordinata al previo adeguamento delle condizioni dei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 232/2023.

L’eventuale questione relativa alle eccezioni opponibili sulla base di contratti precedenti resta invece attinente al merito della controversia e può essere valutata nel corso del giudizio.

La tutela del danneggiato

Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso anche nei confronti della compagnia assicurativa, confermando così l’operatività processuale dell’azione diretta nell’ambito della responsabilità sanitaria.

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04/06/2024

Studio legale dell’anno 2024 (fonte: Il Sole 24 Ore)

Dopo il Corriere della Sera, anche Il Sole 24 Ore ci classifica, per il terzo anno consecutivo, tra i migliori Studi Legali dell’anno 2024!

Un particolare ringraziamento a tutti i nostri Clienti che ogni anno ci rinnovano la loro fiducia!

 

27/05/2024

Tabella Unica Nazionale e risarcimento del danno da macrolesioni

Tabella Unica Nazionale e risarcimento del danno da macrolesioni

Consiglio dei Ministri, approvazione preliminare del 16 gennaio 2024

Approvato il regolamento che dà il via libera alla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesione

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di DPR relativo alla Tabella Unica Nazionale per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da macrolesioni. La documentazione ufficiale relativa allo schema conferma che il provvedimento riguarda la determinazione dei valori economici per le lesioni di non lieve entità.

Con riferimento alla responsabilità sanitaria, la Tabella Unica Nazionale è destinata alla quantificazione del danno non patrimoniale conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. È possibile consultare la Tabella danno macrolesioni.

Fonte: schema di DPR sulla Tabella Unica Nazionale, deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024.

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