Cassazione civile, sez. III 12 giugno 2015, n. 12205 – Pres. Petitti – Est. Frasca.
È lesione del diritto ad esprimere il c.d. consenso informato da parte del medico il solo fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sulla persona del paziente di atti medici senza avere acquisito il suo consenso. Il c.d. danno evento cagionato da tale condotta è rappresentato dall’estrinsecarsi dell’intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso, cioè, per restare al caso di specie dell’intervento chirurgico, dall’esecuzione senza tale consenso dell’intervento sul corpo del paziente. Il danno-evento in questione risulta, dunque, dalla tenuta di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva. La circostanza che l’intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che il paziente presenta non è idonea di per sé ad eliminare i danni conseguenza così individuati.