Ribadito dalla Corte di Appello di Bari (precedentemente anche Cass. n. 12205/2015 e Cass. 4.2.2016 n. 2177) il principio per cui sussiste comunque la responsabilità del medico per l’omessa informazione ad un paziente, anche se l’intervento sanitario è stato esatto, appropriato e necessario ed è stato altresì favorevole alla salute del paziente.
“Per quanto sopra esposto la deduzione per cui l’esatta, appropriata e necessaria esecuzione dell’intervento sia circostanza escludente la responsabilità dei sanitari per l’omessa informazione non può essere condivisa, tenuto conto che
· Il bene tutelato, con riferimento all’esecuzione ina prestazione sanitaria senza consenso, è individuabile nella libertà di autodeterminazione circa il proprio stato psico-fisico§; differentemente
· Il bene tutelato con riferimento alla esatta esecuzione della prestazione sanitaria è il bene salute.
Trattandosi, infatti, di differenti beni tutelati, non potrà giammai procedersi ad una compensazione tra gli stessi, vertendosi in materie e diritti differenti.
Al più, nell’ipotesi, come nella fattispecie, in cui l’esito della prestazione sanitaria sia stata favorevole alla tutela del bene salute, si procederà ad una mitigazione degli aspetti risarcitori, ma non si potrà mai procedere ad una sostanziale e totale compensazione tra le due componenti danno (Cass. 12205/2015)”. (Corte di Appello di Bari n. 313/2017 del 28.3.2017).