Se il bilancio aziendale del 2019 mostra perdite entro il terzo e la situazione poi peggiora nel 2020, fino a condurre a perdite superiori al terzo, corre l’obbligo di convocazione con urgenza dell’assemblea, a cui si «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale» e l’organo amministrativo deve «dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione».

In base al DL 23/2020, non vi è però l’obbligo di adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione.

Quanto sopra vale anche qualora il bilancio del 2019 non presenta perdite, le quali però risultino solo nel 2020 e siano causate dalla pandemia in atto in misura superiora al terzo del capitale sociale.

Sempre in base alle nuove disposizioni,  i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, andrebbero invece adottati in relazione a perdite oltre il terzo maturate, bensì nel 2020, ma ante epidemia.

Se il bilancio del 2020 chiuderà in perdita “oltre il terzo”, l’assemblea di bilancio non dovrà assumere alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società (in base all’articolo 6, Dl 23/2020), con la conseguenza diretta che gli amministratori potranno continuare la gestione imprenditoriale, senza passare a una gestione conservativa.

Per quanto sopra, si può affermare che il 2021 sarà un anno “di grazia” per tutte quelle aziende in perdita, le cui passività derivino dal 2020.

Così facendo si concede tempo alle Aziende fino al bilancio del 31.12.2021 per sistemare le cose.