Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, n. 11504
Il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma: una prima fase, concernente l’“an debeatur”, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il “quantum debeatur”, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (art. 2 e 23 cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso (DeIure).