Tribunale ordinario di Foggia, ordinanza 9 maggio 2016
Il giudice ritiene ammissibile la consulenza tecnica preventiva per i casi di responsabilità medica, in quanto l’istituto è chiaramente finalizzato alla composizione della lite prima dell’inizio del giudizio di merito ed un’eventuale inammissibilità ai soli casi in cui la volontà conciliativa delle parti emerga dalla intenzioni delle stesse modificherebbe la ratio dell’istituto, poiché si rimetterebbe all’arbitro della parte convenuta la declaratoria di inammissibilità.
Questo istituto inoltre ha la finalità, in via sussidiaria, di istruzione preventiva, per cui l’ammissibilità di questo procedimento serve anche per la verifica della sussistenza del fumus boni iuris (dunque la probabile fondatezza delle ragioni del ricorrente).
Infine, il giudice ha ritenuto che sarebbe riduttiva limitare l’ammissibilità dell’istituto ai solo casi in cui le parti non contestano l’an della pretesa ma si controverta esclusivamente in merito al quantum dell’importo dovuto.