La stima del danno alla salute, richiedendo nozioni mediche, necessita dell’ausilio di un consulente tecnico (a meno che il giudice non ritenga di acquisire da sé le cognizioni tecniche per l’accertamento di questo tipo di pregiudizio). Affermando, così, il principio secondo cui “la consulenza tecnica d’ufficio, che di norma non è mezzo di prova, lo diventa allorché la prova del danno – come quello alla salute – sia impossibile o estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari”.

Cassazione civile   sez. III   07 maggio 2015   n. 9249