Tribunale Lamezia Terme 31 marzo 2016 – Pres. Brattoli – Est. Sirianni.
È tardiva la produzione di documenti durante l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio del CTU per le controversie per malasanità. Il consenso delle parti all’acquisizione di nuova documentazione, espresso in sede di espletamento delle operazioni di CTU, è comunque, irrilevante, poiché, ai sensi degli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., non è consentito all’ausiliario del giudice ricevere altri scritti defensionali oltre quelli, contenenti osservazioni e istanze di parte, previsti e nuovi documenti, stante la decadenza già maturata di tali termini perentori.