Con l’ordinanza n. 8948/2020, la Cassazione accoglie le ragioni di un lavoratore, il quale si è visto respingere in sede di merito la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro. La giurisprudenza della stessa Cassazione, della Corte Costituzionale, così come l’evoluzione della normativa fanno concludere che qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi assicurata dall’Inail anche se esclusa dalle tabelle, se il lavoratore dimostra che è causa della malattia.

La fattispecie

La Corte d’Appello accoglie i motivi di gravame sollevati dall’Inail e nega al lavoratore il riconoscimento della natura professionale della malattia da cui è affetto, causata dalla condotta vessatoria del datore di lavoro. Per il giudice dell’impugnazione, le malattie che non derivano in modo diretto dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del d.p.r n. 1124/1965, richiamando a conferma di tale decisione il provvedimento del Consiglio di Stato n. 1576/2009. Non è quindi indennizzabile il danno da “costrittività organizzativa” come il mobbing.

Il lavoratore soccombente ricorre in cassazione sostenendo che il mobbing è in realtà indennizzabile ai sensi del DPR n. 1124/1965, anche se non tabellata, in quanto rischio specifico improprio comunque tutelato, che, con il decreto 11 dicembre 2009, il Ministro del Lavoro ha approvato una nuova tabella “in cui ha inserito espressamente le disfunzioni della organizzazione del lavoro, vale a dire la cd. costrittività organizzativa, nella lista due.” e, infine, denuncia come la corte di Appello non abbia esaminato un fatto decisivo, ossia le ragioni per le quali ha subito dal 2005 una sottrazione di compiti da parte del presidente della cooperativa, costringendolo a un’attività forzata.

Il principio di diritto

Con l’ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione taglia corto sul primo motivo di ricorso del lavoratore, ritenendolo infondato e dichiara assorbito il terzo.

Sul secondo motivo invece, che verte sul fulcro della questione della indennizzabilità del mobbing lamentato dal ricorrente, la Corte si sofferma più a lungo, ritenendolo fondato

La Corte rileva come da risalente e costante orientamento in materia di assicurazione sociale di cui all’art. 1 del DPR n. 1124/1965 non rileva solo il rischio specifico delle lavorazioni, ma anche quello improprio, come chiarito in diverse sentenze. Nel tempo anche la normativa ha esteso la tutela assicurativa, basti pensare agli infortuni in itinere, alla nozione di rischio ambientale, che fa riferimento appunto alla pericolosità insita nel luogo di lavoro. Importante altresì il contributo della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la copertura assicurativa a malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, purché si dimostri la causa di lavoro.

La conferma di tale assunto si ritrova anche nella legge n. 38/2000, all’art. 10, co. 4, la quale chiarisce che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.”

Gli Ermellini affermano pertanto che, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale illustrata “nell’ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.”

La conclusione secondo cui ogni forma di tecnopatia causata dall’attività lavorativa deve ritenersi indennizzabile dall’Inail, anche se non compresa nelle tabelle, purché il lavoratore dimostri il nesso di causa, risulta coperta dall’art. 38 della Costituzione, che tutela l’infortunio in sé quando incide sulla capacità di lavorare. Tutela, quella garantita dall’art. 38 della Costituzione, che al comma 2 prevede che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” da leggere coordinatamente con l’art. 32 del testo costituzionale che tutela la salute.