Con una recentissima pronuncia, la Cassazione riconosce la sofferenza patita dalle vittime, ma nei limiti del danno non patrimoniale. Negate quindi le aggiunte ulteriori a titolo di personalizzazione e comunque, secondo i Supremi Giudici, serve sempre la prova dell’ulteriore danno che legittima tale personalizzazione.

Il 10 novembre scorso, la Cassazione ha precisato i criteri da seguire, con la sentenza 25164/2020: il danno morale resta una voce in più rispetto al danno biologico, ma pur sempre compresa nelle tabelle milanesi usate come riferimento in tutta Italia.

Secondo la Corte, il danno morale viene definitivo come la «sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo». Secondo i giudici, insomma, ci sono conseguenze dannose diverse da quelle «dinamico-relazionali» che integrano sempre e necessariamente la natura del danno alla salute.

Il “compenso” aggiuntivo non è però dovuto in automatico: quel tipo di danno va accertato caso per caso, con un onere probatorio a carico dell’attore. Di fronte alla difficoltà di fornire tale prova, spesso confinata nel racconto di chi afferma di aver intimamente sofferto, la Cassazione conferma l’utilizzabilità delle presunzioni, fondate su massime di esperienza tali da poter sostenere un rapporto di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e misura della sofferenza soggettiva. Concetti già consolidati, che portano sempre alla generalizzata applicazione delle tabelle milanesi. Ma con un chiaro avvertimento: pur non dichiarandolo espressamente, esse contengono già una separata valutazione del danno morale.

Più precisamente, accanto all’iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficenti automatici prestabiliti. Nella prassi, è questo secondo valore ad esser preso quale punto di riferimento della liquidazione di base del danno alla salute. E talvolta il danno morale viene ulteriormente aggiunto, sovente a titolo di personalizzazione del danno biologico di partenza.

Per la Cassazione questa prassi è errata. Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell’incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta). Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.

Altra cosa è l’eventuale personalizzazione del danno, che potrà essere riconosciuta soltanto al ricorrere di (comprovate) circostanze eccezionali e specifiche, e che dovrà esser calcolata, in assenza di danno morale, sulla sola componente del danno biologico.

Con tale pronuncia, in conclusione, la Cassazione conf