Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8755 del Maggio 2019, la risposta è affermativa: il danno morale può avere una liquidazione separata rispetto a quello biologico, anche se questo, secondo alcuni, crea una disparità di trattamento rispetto a pronunce diverse della Corte di Cassazione secondo le quali il danno biologico deve considerare al suo interno anche quello morale, senza creare duplicazioni.

La fattispecie

Il fatto di origina da un incidente stradale con concorso di colpa, per il quale il Tribunale di Roma aveva condannato l’assicurazione a risarcire il danno non patrimoniale rappresentato dal danno biologico e dal danno morale in misura del 10% del danno biologico.

Il danneggiato, a seguito di tale pronuncia, ha deciso di ricorrere in appello, vincendo il giudizio di secondo grado, anche per la percentuale minima di danno morale.

Il ricorso in Cassazione è avvenuto sostenendo che vi fosse stato un errore nella sentenza di secondo grado, per aver liquidato separatamente una somma a titolo di danno morale senza chiarire gli elementi che lo giustificassero e quindi in contrasto con un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione.

Il principio di diritto

Con la sentenza in analisi, la Corte evidenzia come i giudici di secondo grado, seppur in modo molto sintetico avessero comunque motivato, sostenendo che “il danno morale non deve intendersi come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale”.

Conclusioni

Attualmente, quindi, nella giurisprudenza coesistono due anime e due orientamenti: il primo sostiene che la sofferenza interiore conseguente la lesione della salute vada valutata e liquidata insieme al danno biologico ed il secondo che invece muove dal presupposto che la sofferenza interiore debba essere vista come una componente essenziale del danno non patrimoniale e quindi debba essere autonoma rispetto al danno biologico.

In definitiva, quindi, non resta che attendere che tale contrasto giurisprudenziale venga risolto con un intervento delle Sezioni Unite, così da poter fare chiarezza sul punto.

AVV. Francesco Cecconi