Con la sentenza in esame, i giudici della corte di Cassazione si sono occupati delle prestazioni sanitarie indirette, affermano che le spese per cure urgenti e di altissima specializzazione non erogate in Italia dal SSN, debbono essere rimborsate dall’ASL competente.

La fattispecie

Nel caso in esame, un paziente, ricoverato in un Ospedale italiano riceveva una diagnosi infausta, ma al contempo, i sanitari comunicavano al medesimo come vi fosse la disponibilità di alcune cure, che risultavano indispensabili ed urgenti, effettuate da alcuni centri sanitari esteri.

Tali cure, pur essendo molto dispendiose e non coperte dal SSN, avrebbero potuto salvare la vita del paziente e quindi il medesimo si è sottoposto alle terapie chiedendo poi il rimborso delle stesse alla ASL del luogo di residenza, la quale si rifiutava di erogare tali somme. Davanti al diniego, il soggetto provvedeva ad instaurare giudizio davanti al Tribunale prima e alla Corte di Appello poi.

Vedendosi soccombente sia in primo che in secondo grado, il paziente decideva di fare ricorso in Cassazione.

Il principio di diritto

I Supremi giudici hanno affermato, con ordinanza n. 19024 del 2019 che “[…] è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell’urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, poiché è solido principio del nostro ordinamento quello in base al quale “con riguardo all’assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all’estero il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell’eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse”.

Non è necessaria la preventiva autorizzazione del SSN: urgenza e impossibilità di ottenere le cure in Italia sono sufficienti per ottenere il rimborso. L’assistenza sanitaria specialistica, anche indiretta ovvero fruita mediante accesso a strutture di cura estere, deve esser rimborsata anche senza preventiva autorizzazione dell’USL di riferimento: il paziente deve poter accedere alle cure erogate presso centri d’eccellenza esteri.

L’urgenza delle cure non erogate in Italia giustifica sempre la richiesta di rimborso.

Ci sono però due presupposti per ottenere il rimborso: il primo è la specialità del caso clinico. Il Consiglio Superiore della Sanità prevede il rimborso delle spese sostenute presso i centri di altissima specializzazione all’estero in favore dei cittadini italiani residente in Italia: la struttura estera deve essere nota in Italia e possedere caratteristiche superiori se paragonata a standard, criteri e definizioni propri dell’ordinamento sanitario italiano.

Il secondo requisito è invece la tempestività della prestazione, infatti, deve tenersi in considerazione la disponibilità della prestazione presso strutture pubbliche o convenzionate in Italia ed entro tempi certi. Il tempo di attesa non può essere tale da compromettere gravemente lo stato di salute dell’assistito, senza precludere la possibilità dell’intervento o delle cure.

Conclusioni

Insomma, la giurisprudenza, adesso riconosce come l’obbligazione di tutela della salute dei cittadini prevista dall’art. 32 della Costituzione può essere adempiuta pure con le strutture di altissima specializzazione straniere, purché si tratti di prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia in forma adeguata alla specialità del caso clinico. Ove sussistano i presupposti previsti dalla norma le ASL competenti debbono concedere il rimborso delle spese sanitarie urgenti e non disponibili nel territorio dello Stato italiano.

AVV. Francesco Cecconi