La responsabilità contrattuale del medico e dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione

In tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, l’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale.

Questo perché ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.

Il termine de prescrizione nelle cause di responsabilità medica

Tale situazione si riscontra nei confronti dell’operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall’art. 32 Cost.

Ne consegue che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell’ esecuzione di un’operazione chirurgica, si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.