Il medico che commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 codice penale, è responsabile per gli eventuali danni non patrimoniali (nella specie, morali) subiti dal danneggiato del reato.

 

Nel caso esaminato, una persona aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica responsabile di non aver accolto la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio fortunatamente senza gravi conseguenze.

 

La Suprema Corte nel tracciare la profonda differenza fra persona offesa dal reato e il danneggiato dal reato (nella specie, rispettivamente, pubblica amministrazione e persona fisica) ricorda che quest’ultimo, ai sensi del combinato disposto degli art. 74 e 185, co. 2 codice penale, può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I danni non patrimoniali risarcibili, conclude la Corte, comprendono tutti i danni subiti dal danneggiato anche senza lesione dell’integrità psicofisica, purché scaturenti dal fatto illecito: in altre parole, il danneggiato può richiedere risarcimento del danno non patrimoniale anche nel caso in cui, come nella specie, il danno sia limitato alla lesione dell’interesse al corretto adempimento dei compiti affidati alla guardia medica ancorché, dal reato, egli non abbia subito conseguenze fisicamente pregiudizievoli.