In tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 10579 del 21.04.2021, per la prima volta dopo decenni di giurisprudenza unidirezionale, ritiene necessario fare applicazione di Tabelle che quantifichino il danno secondo parametri fissi (come previsto dalla Tabella del Tribunale di Roma) anziché di Tabelle che, invece, concedono al Giudice ampia discrezionalità decisionale, seppur contenute in una forbice definita (come succede con l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano)

Secondo la suprema Corte, le Tabelle di Milano non garantirebbero quella necessaria uniformità e prevedibilità dei provvedimenti che costituisce, invece, è il fondamento logico-giuridico per cui sono nate le stesse Tabelle: al fine cioè di applicare, in maniera più uniforme possibile, il precetto di cui all’art. 1226 c.c. di una valutazione equitativa, in modo da trattare in modo sostanzialmente analogo situazioni omologabili, senza troppi spazi per valutazioni personali che potrebbero sconfinare in libero arbitrio.

L’obiettivo del provvedimento sembra essere quello di un palese indebolimento della tabella milanese in a favore di quella romana, che adotta un sistema “a punti” ed  attribuisce a ciascun danneggiato un conteggio risultante dalla somma di quelli individuati per età, parentela, convivenza e presenza di altri famigliari conviventi.

L’impatto della sentenza nei futuri giudizi ed, in parte, in quelli già pendenti, potrebbe portare a condotte speculative, in base alla maggior “convenienza” derivante dall’applicazione dell’una o dell’altra tabella.

Ecco il principio di diritto enunciato : “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.