In punto di decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione personale la regola generale è quella della domanda (Cass., n. 2960/2017), in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Tale principio, tuttavia, attiene esclusivamente all’an debeatur e non influisce sulla quantificazione dell’assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio e, quindi, mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione. In tale senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, nell’ordinanza n. 25802/2017.