Il medico che effettua un intervento su di un paziente affetta da pregressa patologia, cagionandone l’insorgenza di una ulteriore, concorrente e più grave, potrà essere chiamato a rispondere dei soli danni cagionati al medesimo sotto il profilo della causalità giuridica, non potendogli ascrivere le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento dannoso.

Pertanto, la quantificazione dell’ammontare del danno alla salute dovrà essere effettuata seguendo i criteri per la liquidazione del danno c.d. differenziale (recentemente affermati da Cassazione Civile 28986/2019), secondo i quali è necessario stimare in punti percentuali l’invalidità complessiva e l’invalidità preesistente all’intervento, per poi successivamente convertire in denaro entrambi i valori e sottrarre il secondo dal primo: solo del “differenziale” tra le invalidità potrà essere chiamato a rispondere il medico danneggiante, avendo dato luogo soltanto a questo segmento di danno personalizzabile circa la sua quantificazione in base al singolo caso concreto.

Cassazione Civile n. 27265/2021