Nel caso esaminato da questa sentenza, si affronta il tema del danno patrimoniale futuro, dal momento che oggetto del giudizio è la capacità lavorativa di una neonata, venuta alla luce con gravi lesioni fisiche, che ne comprometteranno la sua idoneità a lavorare per la vita futura.

La fattispecie
Due genitori si rivolgono al Tribunale per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria figlia neonata durante il parto, derivanti dalla distocia della spalla destra, riportando una invalidità pari al 40% e attribuendo quindi la condotta ai sanitari. Il giudice di primo grado accoglie in parte la domanda, liquidando il danno nella misura del 25%, la corte di appello poi accoglie la domanda dei genitori, ma rigettando la richiesta di risarcimento circa il danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa della bambina, sostenendo che il danno lamentato avrebbe determinato solo una maggiore sofferenza in caso di lavori manuali, che sarebbe quindi stata adeguatamente risarcita come ulteriore componente del danno biologico. I genitori ricorrono quindi in cassazione, sostenendo di avere invece diritto al danno patrimoniale futuro.

Il principio di diritto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12572/2018, ritiene il ricorso infondato: il risarcimento del danno patrimoniale futuro va riconosciuto solo qualora il giudice ritenga probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe percepito in assenza del danno e quindi la liquidazione di tale offesa non è automatica e non deriva dal mero accertamento dell’invalidità permanente, poiché occorre che siano valutate nel concreto le condizioni socio – economiche della vittima e le inclinazioni da questa manifestate.

Conclusioni
Per il tramite di tale pronuncia, i giudici della Cassazione sostengono che nel caso di una lesione della capacità lavorativa, non generica, ma specifica, la lesione deve determinare una futura diminuzione del reddito ed un certo incremento di fatica nel procurarselo per poter essere legittimamente risarcito il danno patrimoniale futuro. Nel caso in cui gli attori non provino tale circostanza, ma dai fatti si evinca solo una maggior usura, fatica o difficoltà a svolgere l’attività lavorativa, non incidendo sul reddito della persona offesa, si ha una mera compromissione biologica e quindi va liquidato solamente il danno alla salute.