Le Tabelle milanesi rappresentano il parametro maggiormente usato per liquidare i danni subiti secondo l’equità ed è per questa ragione che il giudice, nel caso in cui voglia adottare tabelle diverse, deve fornire un’adeguata spiegazione che motivi la sua scelta.

La fattispecie
Una madre decede a seguito di un sinistro stradale, quindi il padre agisce al fine di ottenere il danno, anche in qualità di rappresentante della figlia minore, la domanda però viene accolta solo parzialmente, dal momento che la Corte di Appello di Venezia aveva escluso che si potesse accordare risarcimento al danno patrimoniale da lucro cessante e al danno esistenziale.

La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato con svarianti motivi di ricorso. Le lamentele esposte possono esaminarsi congiuntamente, secondo la Cassazione, dal momento che con esse il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia calcolato il danno biologico sulla base delle tabelle di Venezia «non aggiornate alla data della decisione, calcolando l’indennità giornaliera di inabilità erroneamente» e decidendo quindi di discostarsi dalle Tabelle maggiormente utilizzate e ben più aggiornate (addirittura al 2018), cioè quelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Il principio di diritto
Per risolvere la questione il la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17018 del 2018, ha richiamato i consolidati principi in tema di criteri di valutazione equitativa e personalizzazione del danno al fine di poter effettuare ad una liquidazione congrua dei danni subiti dal danneggiato, pur nella difficoltà di tale operazione. Ricorda la Cassazione che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in seguito a sinistro stradale può essere validamente utilizzato il sistema delle tabelle e che le Tabelle di Milano «sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa». Ciò premesso gli Ermellini hanno precisato che «la mancata adozione da parte del giudice di merito della Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione». Infatti, nel caso in cui il giudice scelga di preferire altre tabelle, essendo quelle di Milano parametri di riferimento per la liquidazione del danno, deve dare una congrua motivazione in merito alla preferenza di una quantificazione che, «avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di prevenire».

Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha disatteso i richiamati principi nell’affermare che l’importo liquidato appare congruo «in considerazione dei valori indicati nella Tabelle in uso all’epoca in cui è stato liquidato il danno nel distretto».

Per queste ragioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Conclusioni
Con tale pronuncia quindi, possiamo dire che si sia ufficialmente formato un filone giurisprudenziale che apertamente dichiara di preferire l’utilizzazione delle Tabelle milanesi rispetto alle molte altre che vi sono in materia, cercando quindi di fare chiarezza su un punto molto delicato e su un aspetto molto difficile, cioè la quantificazione del danno, sterilizzando anche il rischio di vedere quantificazioni diverse nei diversi Tribunali.