Secondo la Corte di Cassazione (con sentenza n. 39771/2017, del 31 agosto 2017) qualora una ostetrica, incaricata di assistere la donna in stato di gravidanza, ometta di informare tempestivamente il sanitario di turno nel caso in cui si verifichi una anomalia nel tracciato cardio-tocografico del feto, sussiste responsabilità per il delitto colposo di interruzione della gravidanza, solo se si fornisce la prova del nesso di causalità, ossia che l’intervento del medico avrebbe evitato la morte del feto.