In materia di responsabilità sanitaria, in particolare in ambito oncologico, in quali circostanze e in presenza di quali criteri si può parlare di perdita di chance di sopravvivenza?

La fattispecie
Gli attori adivano il tribunale per una errata e tardiva diagnosi di un tumore che ha poi condotto al decesso il paziente. Il giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda degli attori: i sanitari non avevano correttamente interpretato alcuni esami e questo aveva causato un grave ritardo nella diagnosi un tumore polmonare in atto e la prematura scomparsa del soggetto che però, a causa della patologia, sarebbe comunque deceduto. La corte di Appello però, osservava che il Tribunale si era pronunciato sul presupposto che gli errori diagnostici dei sanitari avessero ridotto le canche di una più lunga vita del paziente, posto che però l’evoluzione fisiologica del cancro non si sarebbe potuta in alcun modo arrestare o rallentare anche se quel ritardo diagnostico non ci fosse stato e quindi la morte sarebbe comunque sopravvenuta. La Corte di appello sosteneva quindi che il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda degli attori come se questa fosse formulata in termini di perdita di chance si sopravvivenza, quando una tale domanda non era mai stata avanzata né si poteva ritenersi implicita alla richiesta dei danni subiti per aver i sanitari cagionato la morte della propria congiunta. A seguito di tale sentenza di secondo grado, i familiari della vittima, ricorrono in Cassazione.

Il principio di diritto
La corte di cassazione, afferma che la richiesta risarcitoria riguardante il danno da lesione alla salute è diversa rispetto alla domanda di risarcimento per perdita di chance, infatti una eventuale modifica della prima nella seconda in corso di giudizio, costituisce un mutamento della domanda. Fatta questa premessa, i giudici, con sentenza n. 5641 del 2018, sostengono come la Corte di Appello ha erroneamente inquadrato il caso di specie nell’ambito della perdita di chance e che, di contro, bene ha fatto il giudice di primo grado nella liquidazione in termini di perdita anticipata del rapporto parentale. Questo perché secondo i giudici ermellini, si ha ipotesi di perdita di chance solo quando l’evento danno è riconducibile alla condotta inadempiente dei sanitari, ma non consista solo in un mancato risultato, quanto nella mancanza del risultato stesso; al contrario, è giusto ravvisare perdita di chance laddove l’evento di danno conseguito alla condotta colpevole del sanitario risulti solo possibile, connotandosi per una insanabile incertezza in merito alla prospettiva mancata di guarigione o di una maggiore durata o migliore qualità della vita del paziente. Anche la perdita di chance è risarcibile, solo però laddove sia provato che essa deriva dalla condotta inadempiente dei sanitari; ne consegue che l’incertezza del risultato propria della perdita di chance si riflette direttamente sulla quantificazione del danno risarcibile, ma mai sulla sussistenza del nesso tra condotta ed evento, che deve sempre essere accertato.

Conclusioni
Attraverso tale sentenza, la corte di cassazione ci fornisce il criterio distintivo per delineare i confini della perdita di chance, che viene rinvenuto della natura incerta dell’evento danno posto in relazione con la condotta colposa dei sanitari, posto che non si può parlare di perdita di chance laddove si prospetti la certezza o la probabilità del mancato raggiungimento di un dato risultato, sia che questo fosse proprio la guarigione del paziente sia che si trattasse di una migliore qualità della vita dello stesso.