Il consenso informato è la concretizzazione dell’autodeterminazione che la legge prevede in caso di trattamento sanitario, che deve quindi essere espresso dall’avente diritto che si sta per sottoporre alle cure mediche. Affinché tale consenso sia valido occorre però che il soggetto sia informato correttamente, chiaramente ed esaustivamente dal medico in ordine alle diverse alternative terapeutiche disponibili, alle difficoltà ed ai rischi dell’operazione e in ordine alla natura ed ai possibili esiti della stessa.

L’orientamento della giurisprudenza:
Secondo la nozione dettata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 438/2008, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2,13 e 32 Cost. pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma 2, della Costituzione).

In caso di intervento medico correttamente eseguito a quali condizioni è risarcibile la lesione del consenso informato?:
In base a quanto detto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 2369/18, ha precisato che il consenso informato diviene la condizione imprescindibile per la legittimità di qualsiasi intervento sanitario anche nel caso in cui lo stesso vada a buon fine e sia stato correttamente eseguito.  Nel caso di assenza di consenso o di consenso non genuino, grava sul dottore l’onere della prova la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere la scelta consapevole e quindi di aver correttamente adempiuto all’obbligo informativo preventivo previsto dalla nostra legge. A tale riguardo, la risarcibilità del danno derivante da errore medico che si verifichi per le imprevedibili conseguenze di un intervento necessario correttamente eseguito secondo i protocolli, ma non effettuato con il consenso del paziente circa tali possibili effetti pregiudizievoli e quindi senza un consenso veramente consapevole, presuppone che si proceda all’accertamento della volontà del paziente, cioè occorre verificare se lo stesso avrebbe prestato il consenso se fosse stato informato circa i rischi che correva con quell’intervento.