I criteri di valutazione equitativa devono essere idonei a consentire una valutazione che sia equa, adeguata e proporzionata tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso specifico mediante la personalizzazione del danno.

In tale senso, le tabelle del Tribunale di Milano si sostanziano in regole di equità, con la finalità di circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio di guida e non una normativa di diritto.

La fattispecie

Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato la sentenza avanti al Collegio di legittimità in quanto il Giudice di merito, nel liquidare il danno non patrimoniale, non ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano effettuando una quantificazione dello stesso con un metodo puramente arbitrario.

Il principio di diritto

Con sentenza n. 8468 del 5 Maggio 2020, i Giudici della Corte di Cassazione, inizialmente hanno affermato che il Giudice non ha l’obbligo di motivare la scelta tra il metodo del c.d. notorio locale e le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

Tuttavia, la Corte ha, sul punto, avuto poi un ripensamento asserendo che il Giudice di merito, qualora non intenda applicare le tabelle meneghine ma quelle in uso nel proprio distretto, deve motivare tale scelta onde evitare di incorrere nel vizio di motivazione carente.

Da ciò deriva che qualora il Giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, voglia applicare il principio del c.d. notorio locale deve motivare la propria scelta, poiché le tabelle meneghine costituiscono una regola integratrice del concetto di equità.

Conclusioni

Con tale pronuncia, quindi, si conferma il fatto che la quantificazione del danno non patrimoniale è si rimessa alla prudente discrezionalità del Giudice, ma egli deve comunque rispettare i principi di equità, proporzionalità e adeguatezza.

In assenza di un metodo liquidativo normativamente indicato, come ad esempio la tabella per le c.d. lesioni micropermanenti, il Giudice deve fare ricorso alle prassi seguite nei differenti Tribunali che, spesso, hanno determinato la creazione di tabelle che costituiscono il c.d. notorio locale. Non solo il Magistrato deve provvedere alla c.d. personalizzazione del danno valutando le specifiche circostanze di fatto al fine di meglio adeguare il ristoro per equivalente alle effettive sofferenze psichiche e fisiche subite dal soggetto leso. Tuttavia, con il tempo, le tabelle predisposte dal Tribunale meneghino hanno assunto una valenza nazionale al fine di individuare un concetto uniforme di equità valutativa e di evitare disparità di trattamento in violazione dell’art. 3, comma 2, della Carta Fondamentale dei diritti. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha avuto modo, più volte, di considerare le citate tabelle come un valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di grave entità.

AVV. Francesco Cecconi