Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il delicato contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla IV sezione Penale circa il perimetro applicativo della nuova disciplina e i correlati profili di diritto intertemporale, avuto riguardo soprattutto alle difformità interpretative derivanti dal nuovo articolo 590 sexies del codice penale introdotto dalla riforma, con riferimento alla punibilità dell’errore sanitario nel momento esecutivo di un atto medico.

Le Sezioni Unite hanno assunto un punto di vista differente rispetto ai precedenti indirizzi interpretativi in conflitto, indicando i casi nei quali il sanitario dovrà essere considerato penalmente responsabile. In estrema sintesi, ciò accadrà quando:

  1. la colpa (anche lieve) si esplicherà in un ambito differente rispetto a quello della perizia (quindi in caso di negligenza e imprudenza);
  2. per il caso di imperizia si sia in presenza di un errore rimproverabile (per colpa anche lieve) nella individuazione e nella scelta delle linee guida che non risultino adeguate alle specificità del caso concreto;
  3. si sia in presenza di un rimproverabile errore (per colpa anche lieve) esecutivo dell’atto medico ove, nel caso concreto, non siano disponibili linee guida né buone pratiche clinico assistenziali;
  4. si sia in presenza di un errore esecutivo rimproverabile e qualificabile in termini di colpa grave laddove esistano linee guida o, in mancanza, buone pratiche clinico assistenziali adeguate alla specificità del caso e a cui il sanitario si sia attenuto, tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche.