(06.09.2021)

Il T.A.R. Lazio ha stabilito che “il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”.

Nel respingere il ricorso proposto da un sindacato dei docenti (ed altre associazioni) finalizzato all’annullamento, previa sospensione, della nota 13.08.2021 del Ministero dell’Istruzione (meramente ricognitiva del D.L. 111/2021 con cui si inserisce l’art. 9 ter, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”, nel D.L. 52/2021), il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto che la sospensione automatica dal lavoro e dalla retribuzione, nonché la mancata assegnazione di diverse mansioni, per il personale scolastico non in possesso del green pass è corretta e razionalmente giustificabile in ragione della tipicità delle mansioni svolte, in particolare dei docenti.

Il giudice precisa, infine, che per non incorrere in tale sanzione il docente privo della certificazione ben potrà, in sostituzione, presentare test antigienico o molecolare, il cui costo graverà esclusivamente su quest’ultimo.

Qui i due decreti

T.A.R. Lazio 4531/2021

T.A.R. Lazio 4532/2021