I marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto o per l’uso di parole di comune diffusione (come nel caso di “Imperial”) che possono essere oggetto di un diritto esclusivo. La loro debolezza, tuttavia, non incide sull’attitudine alla registrazione ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva. È questo il tema affrontato dai giudici della Corte di Cassazione nella sentenza n. 738 del 2020.

La fattispecie

La Corte d’Appello di Napoli, così come aveva fatto in precedenza il primo grado, respingeva le domande proposte da Imperial s.p.a. contro un’altra società di moda, tendente all’accertamento della contraffazione del marchio Imperial e della conseguente condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla società convenuta, titolare dei marchi denominati “Impero Uomo, Impero Diamonds e Miss Impero”.

La Corte rilevava che “Imperial” era un marchio debole e derivante da un aggettivo inglese di uso comune e sottolineava anche che i due segni oggetto del processo sono diversi sotto il profilo fonetico, grafico, concettuale e visivo. Tutto questo, induceva i giudici dei primi due gradi di giudizio ad escludere una condotta di concorrenza sleale della società convenuta.

Avverso la decisione ricorreva in Cassazione Imperial s.p.a. lamentando che non fosse stata dimostrata nel concreto la debolezza del marchio, che l’abito stile impero interessava gli abiti da donna e non l’intero settore abbigliamento (uomo e bambino), che la sentenza impugnata negava la confondibilità tra i segni, posto che l’aggiunta di altre componenti del marchio non escludeva la contraffazione e il confronto tra segni deve avvenire mediante apprezzamento complessivo degli elementi salienti.

La decisione del Tribunale

La Cassazione preliminarmente, ribadisce il consolidato orientamento ai sensi del quale “mentre non possono essere brevettate come marchi parole o espressioni tratte dal linguaggio comune, le quali abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ciò è ammesso quando le stesse non presentino nessuna aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, ma siano ad esso collegate da un accostamento di pura fantasia, tale da consentire di riconoscervi carattere originale ed efficacia individualizzante”.

I Giudici rilevano che la sentenza impugnata non ha violato il sopraesposto principio ove ha ritenuto che il segno distintivo adottato dalla ricorrente costituente lo sviluppo della parola “impero” fosse un elemento debole e dunque non idoneo a fare in modo che i marchi che utilizzano la stessa radice risultino imitativi. Infatti, tale parola è di uso comune e in aderenza concettuale coi prodotti di abbigliamento.

Inoltre, prosegue la Cassazione, l’apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale non contrasta con il costante principio secondo cui l’inclusione di un marchio complesso dell’unico elemento che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in contraffazione, anche se il nuovo marchio possiede altri elementi differenzianti. Tale principio non è riferibile all’ipotesi in esame poiché i marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto o per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. La loro debolezza, tuttavia, non incide sull’attitudine alla registrazione ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che non sono sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

Chiarito ciò, il ricorso viene rigettato.

Conclusioni

Evidenti, quindi, secondo i Giudici, le differenze tra i due prodotti, ed esclusa ogni possibile confusione tra i diversi marchi per i consumatori.

Battaglia commerciale chiusa, ma solo per il momento.