Con questa pronuncia, la corte di Cassazione torna sul tema del danno patrimoniale futuro, in particolare si sofferma ad analizzare quale prova debba fornire il danneggiato per provare l’esistenza di tale danno e per poi procedere alla relativa quantificazione.

La fattispecie

Un uomo, alla guida della propria vettura per andare a lavoro, colpisce un autoarticolato e riporta un’invalidità pari al 55%. Per questa ragione riceve dall’INAIL le provvidenze di legge. In seguito, detto Istituto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, il fallimento della società proprietaria dell’autoarticolato, surrogandosi nei diritti dell’assicurato in relazione tutte le somme corrisposte. Il Tribunale accerta l’esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente dell’autoarticolato, condannando lo stesso, unitamente al fallimento della società proprietaria dell’autoarticolato, a corrispondere il danno differenziale non patrimoniale e patrimoniale in relazione all’invalidità permanente accertata, nella misura pari al 55%. Il giudice di secondo grado riforma parzialmente la sentenza. La vicenda giunge quindi fino in Cassazione la quale, annullando il pronunciamento di seconde cure, enuncia due principi diritto.

Il principio di diritto

La Cassazione, con sentenza del 24209 del Settembre 2019, ha ribadito che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, deve essere valutato su base prognostica e il soggetto danneggiato può avvalersi pure di presunzioni semplice così che, fornita la prova della diminuzione della capacità di lavoro specifica, qualora essa non rientri tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che pure la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, se la vittima già svolgeva un’attività lavorativa. Inoltre, ha precisato che la presunzione copre solo l’esistenza del danno on patrimoniale, ma, ai fini della della relativa quantificazione, ricade sul danneggiato fornire la prova della contrazione dei suoi stessi redditi a seguito del sinistro. Inoltre, il medesimo Consesso di legittimità, dichiara di condividere il principio che pone a carico del soggetto danneggiato di supportare la richiesta risarcitoria attraverso elementi idonei alla prova del progresso effettivo svolgimento di un’attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, poiché il grado di invalidità permanente, determinato dalla lesione all’integrità psicofisica, non si riflette in modo automatico, né tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica. Prendendo le mosse da tale affermazione, il Collegio ha rilevato che nel caso de quo il giudice di seconde cure aveva del tutto omesso l’esame della documentazione prodotta, così giungendo a una conclusione contraddetta dalle evidenze processuali.

Conclusioni

In conclusione, secondo la pronuncia in esame, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l’“an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro. Inoltre, ove risulti che la vittima, dopo l’incidente, sia totalmente incapace di attendere ad altre occupazioni, ed abbia dato prova della misura dei redditi percepiti fino alla data dell’incidente, è compito del giudice di merito, ricorrendo alle presunzioni ed al criterio equitativo determinare la sussistenza del danno patrimoniale subito, dando conto in motivazione di un coerente esame delle evidenze processuali

AVV. Francesco Cecconi