Le trattative tra assicurazioni e danneggiati rischiano di divenire molto complesse, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25164 del 10 novembre scorso. Il provvedimento in esame, altro non fa che scomporre il danno alla persona per la lesione del bene salute (c.d. biologico) e lo fa andando a toccare il nocciolo duro delle c.d. Tabelle Milanesi, parametro ormai uniformemente usato da Tribunali e non per quantificare e monetizzare tale voce di danno.

Tali parametri elaborati dal Tribunale di Milano, prevedono un meccanismo di liquidazione che calibra i ristori per la lesione della salute e della sofferenza indotta, secondo meccanismi di calcolo che crescono più la lesione è grave e più la vittima è in giovane età.

La tabella nacque per cercare di evitare differenze di trattamento economico, in pronunce diverse, a ristoro di persone diverse le quali avessero subito un danno biologico, la cui quantificazione, se effettuata senza parametri condivisi, stante l’alta difficoltà di una sua traduzione in moneta, rischiava di creare situazioni di netta difformità.

Le tabelle in questioni, elaborate fin dal 2005, sono cresciute e si sono adattate al contesto sociale, storico e giurisprudenziale, poiché grazie anche a diverse pronunce, di merito e non, oggi esse sono uniformemente applicate in ogni parte del territorio italiano, tanto che taluni le hanno anche definiti valori c.d. paranormativi.

La funzione suppletiva svolta dalla magistratura, milanese prima e nazionale poi, dunque, ha avuto il merito certo non solo di uniformare i risarcimenti che altrimenti sarebbero stati rimessi alla mera discrezionalità di ogni giudice dello Stato, ma anche di consentire che le trattative volte alla composizione stragiudiziale delle controversie si basassero su meccanismi contabili certi, consentendo di evitare contenziosi a cascata.

La sentenza 25164 del 10 novembre punta a disarticolare questo meccanismo empirico, coinvolgendo anche quella uniformità di calcolo che finora aveva evitato il proliferare delle liti basate solo sul “quantum debeatur”.

Il nocciolo della critica avvallata dalla sentenza consiste nella supposta non coerenza della tabella con il nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, che ha demandato nuovamente al legislatore amministrativo l’elaborazione e la disposizione di una tabella di legge che sostituisse proprio quelle elaborate dai tribunali.

Si discute da allora se il meccanismo previsto dal legislatore debba tenere separate le componenti del danno non patrimoniale note come danno biologico e danno morale che nel sistema milanese sono confluite, più per ragioni pratiche che ideologiche, in un unico valore monetario.

La sentenza in commento aderisce alla tesi che si basa sul principio dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con conseguente necessità di “depurare” dal valore monetario milanese l’aumento tabellare previsto per il danno morale.

Il sistema oggi in uso dunque sarebbe, a dire dei Supremi Giudici, “non corretto” laddove indica «un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno».

Se dunque la decisione della Cassazione trovasse ingresso nei tradizionali meccanismi di calcolo del danno alla persona, con lo scorporo dalla tabella milanese del danno morale quale voce presunta e automatica del dato complessivo, si potrebbe avere l’effetto di una nuova anarchia del principio che, traducendosi in una assenza di prevedibilità generale dei ristori, porterebbe a un incremento del contenzioso.

Al fine di superare il conflitto interpretativo e pratico e quindi la conseguente incertezza che ne deriverebbe, occorre che il legislatore delegato desse finalmente corso al mandato ricevuto già con la versione originaria dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, emanando la tabella unica nazionale per i risarcimenti del danno da sinistro stradale e da colpa sanitaria.