(06.08.2021) La Suprema Corte ha chiarito i rapporti fra la condotta omissiva del medico ed il coefficiente salvifico di probabilità statistica, precisando i termini in cui quest’ultimo può essere “manipolato” dalle circostanze fattuali del caso di specie in modo tale da sorreggere il giudizio di “alta probabilità logica” che fonda la ragionevole certezza della sussistenza del nesso causale fra omissione del medico ed evento causato.

In altre parole, ai fini del riconoscimento della responsabilità medica per omesso intervento è necessario verificare attentamente tutti i dati a disposizione per comprendere se risulta elevata (o meno) la credibilità razionale dell’ipotesi in cui se il medico avesse agito l’evento non si sarebbe verificato: l’analisi sul nesso eziologico, pertanto, deve essere svolta in termini rigorosi e scientificamente accettabili senza prescindervi né utilizzando come base del giudizio dati statistici generali.

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Cassazione Penale, sez. IV, 3 agosto 2021