La Legge 76/2021 dà il definitivo  via libera allo “scudo penale” per i medici ed operatori sanitari: medici responsabili penalmente solo per colpa grave durante l’era Covid.

Con l’approvazione da parte della Camera dei Deputati della legge di conversione del D.L. 44/2021 (L. 76/2021), (ne parliamo qui https://www.studiolegalefca.it/medici-responsabili-solo-per-colpa-grave-durante-lera-covid-primo-via-libera-da-parte-del-senato/), è definitivamente confermata l’introduzione e l’operatività del c.d. “scudo penale” di cui all’art. 3 bis (in calce il testo vigente).

Lo “scudo penale” prevede una causa di non punibilità per i medici e gli operatori sanitari che, nell’esercizio della propria professione, commettono i fatti di cui agli art. 589 e 590 del codice penale nell’ambito della situazione di emergenza da virus SARS – Cov -2, salvo che i fatti siano stati commessi con colpa grave.

Tale decisiva presa di posizione da parte del legislatore in merito alle conseguenze penali in capo a tali soggetti è accolta con grande favore dall’intera comunità medica.

Nulla si dice, però, circa la loro responsabilità civile per i  medesimi fatti commessi ex art.li 589 e 590 c.p. nel corso dell’emergenza sanitaria: in assenza di precise indicazioni normative, le tutele previste dall’art. 3 bis  non potranno essere invocate anche nel campo della responsabilità civile per impossibilità di applicare estensivamente una norma penale; il medico risponderà civilmente dei danni cagionati al paziente durante l’era Covid-19 anche nei casi di colpa lieve.

 

Art. 3 bis L. 76/2021

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.