Sarà la Corte Costituzionale a valutare la legittimità dell’art. 1, comma 1, l. n. 210/1992 nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, previsto dalla medesima legge, spetti anche ai soggetti che abbiano subito danni irreversibili per essere stati sottoposti a vaccinazione antiepatite A non obbligatoria, ma raccomandata.

La fattispecie

La Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale, accoglieva la domanda di una donna volta ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 210/1992 e l’assegno una tantum di cui all’art. 4 l. n. 229/2005.

Secondo la Corte, infatti, doveva essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la patologia sofferta e la vaccinazione antiepatite A, non obbligatoria, cui era comunque stata sottoposta la donna a seguito delle campagne promosse dalla Regione.
La vaccinazione in esame non rientrava tra quelle che la legge prevede come obbligatorie ed era quindi stata somministrata dopo una specifica convenzione da parte dell’ASL locale nell’ambito di una campagna di vaccinazione avviata dalla Regione che «rendeva palese l’intento di considerarle obbligatorie».

Il Ministero della Sanità ha proposto ricorso in Cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 1 l. n. 210/1992 e dell’art. 4 l. n. 229/2005, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente esteso la riconoscibilità del diritto all’indennizzo alle vaccinazioni meramente raccomandate.

Il principio di diritto

Il Collegio, sottolineando che l’istante era stata convocata per iscritto dall’ASL per il vaccino, lasciando implicitamente intenderne l’obbligatorietà, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. n. 210/1992 in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.. La possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma viene esclusa: le precedenti pronunce di incostituzionalità sul tema hanno infatti riguardato determinate vaccinazioni e non possono dunque essere estese al caso di specie.

Deve comunque sottolinearsi come, con la sentenza n. 268/2017, la Consulta è tornata a ridisegnare l’asse portante della tutela indennitaria prevista dalla legge censurata «con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale». Con tale sentenza è stato ribadito che «nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse, anche obiettivo, della collettività non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, essendo l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione».

Conclusioni

In conclusione, il Collegio, con sentenza n. 25697 del 2019, afferma che anche la vaccinazione antiepatite A, non imposta dalla legge ma fortemente incentivata dalla Regione Puglia, può ricondursi alla sfera di applicabilità della l. n. 210/1192.

La corte di Cassazione ha quindi deciso di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, la quale dovrà valutare la legittimità dell’art. 1, comma 1, l. n. 210/1992 nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, previsto dalla medesima legge, spetti anche ai soggetti che abbiano subito danni irreversibili per essere stati sottoposti a vaccinazione antiepatite A non obbligatoria, ma raccomandata.

Avv. Francesco Cecconi