Il Senato ha approvato (con 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astenuti) la conversione in legge con emendamenti del D.L. 44/2021, c.d. “Decreto Covid”.

Oltre alla causa di esclusione della punibilità per morte o lesioni colpose ex art. 589 e 590 c.p. per medici ed operatori sanitari che somministrino il vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS – COV-2 ai sensi dell’art. 3, la vera novità riguarda il neo introdotto art. 3 bis in base al quale “i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del co­dice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave”.

Colpa grave da valutarsi, sempre secondo l’art. 3 bis, tenendo presente tra l’altro la “limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle ri­sorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare”

Per quanto questo primo avallo sia salutato con favore dall’intera comunità medica, la disposizione non è ancora legge e come tale potrebbe essere modificata o, addirittura, stravolta.

L’iter per la conversione definitiva in legge richiede anche l’intervento della Camera, che dovrà esaminare il testo approvato dal Senato e fornire la propria approvazione entro il 1 giugno prossimo.